giovedì 1 settembre 2011

Lgbt: Non si può licenziare un/a transessuale perché ha cambiato sesso


LA NORMATIVA COMUNITARIA VIETA IL LICENZIAMENTO DI UN TRANSESSUALE PER MOTIVI INERENTI IL CAMBIAMENTO DEL SESSO

A promuovere la pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea è stata un'ordinanza di un tribunale del Regno Unito, ed in particolare dell’Industrial Tribunal di Truro, che ha ritenuto che fosse necessaria una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia della Comunità Europea, ai sensi dell’art 177 del Trattato Cee, circa l’effettivo contenuto dell’art. 5 n. 1 della direttiva n.76/207.

Ad avviso del Tribunale inglese, è necessario accertare se la norma ed il divieto di discriminazione per motivazioni di carattere sessuale, in esso contenuto, debba o meno essere riferito anche alle discriminazioni conseguenti alla modifica della propria identità sessuale.

In particolare il signor P., cittadino del Regno Unito, aveva effettuato la modifica della propria identità sessuale, con la transizione verso un'identità di sesso femminile.

Tuttavia a seguito dell’avvenuta modifica dei propri caratteri sessuali, esso era stato licenziato, posto che il datore di lavoro, sia pure avendo apparentemente motivato la cessazione del rapporto di lavoro sulla base di un presunto esubero nel personale dell’istituto scolastico presso il quale il signor P. prestava la propria attività di lavoro, aveva in realtà ritenuto di rescindere il rapporto con il signor P. a seguito della modifica della sua identità sessuale.

Il Tribunale Industrial di Truro adito in primo grado, dal cittadino britannico, constata anzitutto l'indiscutibile dato normativo, che il Sex Discrimination Act (legge che vieta le discriminazioni fondate sul sesso nell’ordinamento britannico) riguarda solo ed esclusivamente le discriminazioni che hanno origine dall’appartenenza di un cittadino all’uno ovvero all’altro sesso; pertanto non riguarda il caso di specie connotato da una transizione dall’una all’altra identità sessuale, e dalla conseguente discriminazione in ragione di essa.

Tuttavia il Tribunale inglese, consapevole che tali casi trovano una forma di tutela nell’ordinamento europeo sovranazionale, e cosciente che l’ art. 5 della direttiva n. 76/207, nulla si dice in punto al caso specifico, non poteva fare altro che richiedere l’intervento della Corte di Giustizia della Comunità Europea, sull’esatta interpretazione della norma.

Dal dettato normativo immediatamente emerge che nulla si dice circa l’ipotesi del transessualismo, lasciando pertanto all'interprete, la questione circa la ricomprensione, o meno del predetto caso tra quelli vietati dalla norma.

La posizione della Corte è netta, e non ammetta repliche, al punto 22 della sentenza, si legge infatti che un'eventuale esclusione dai casi vietati dal n.1 art. 5 delle discriminazioni, cui possa essere fatto oggetto chi abbia modificato la propria identità sessuale equivarrebbe a ledere in maniera decisiva, la dignità e la libertà del transessuale, valori, prosegue la Corte, che sempre debbono essere tutelati e la cui protezione è compito precipuo di tale Corte.

Pertanto da quanto detto sopra, la questione sollevata in merito al n. 1 dell’ art 5 della direttiva 76/ 207, deve essere risolta nel senso di ritenere che il divieto contenuto nella norma riguardi tutte le discriminazione fondate sul sesso di una persona senza escludere il caso del transessualismo.
Avv. Sergio Armaroli, Via Solferino, 30 - 40124 Bologna Tel(+39)051.6447838
fonte http://www.avvocatoabologna.it/news-116-non-si-pua-licenziare-un-transessuale-percha-ha-cambiato-sesso.html

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