Rivelare l'orientamento sessuale di una persona a mezzo stampa senza il suo consenso, ne viola la privacy, tranne nei casi in cui la notizia non sia di pubblico interesse.
Rivelare l'orientamento sessuale di un privato cittadino sui mezzi di informazione senza ils uo consenso è vietato, a meno che non si tratti di casi di "pubblico interesse" .
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione esprimendosi sul caso di un articolo apparso su un quotidiano di Ancona che rivelava l'orientamento omosessuale di un uomo, pur mantenendo l'anonimato.
La condanna, quindi, non riguarda l'outing di per sé, ma solo quando colpisce privati cittadini e la cosa non riveste carattere di "pubblico interesse".
La Corte, infatti, giudica l'omosessualità come "una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata" di una persona e, quindi, "non ha alcun rilievo sociale", per cui non vale invocare il diritto di cronaca.
Così gli ermellini hanno annullato con rinvio una sentenza con cui il gup di Ancona aveva prosciolto "perché il fatto non sussiste" il direttore di un periodico locale dall'accusa di omesso controllo di a un articolo in cui si raccontava di un uomo che si era visto addebitare la separazione perché aveva una relazione gay.
La Suprema Corte (per la precisione la quinta sezione penale, con sentenza n.30369) ha accolto il ricorso della parte civile, secondo la quale la reputazione dell'uomo era stata lesa dall'articolo in questione.
Seppure in nessun passaggio dello scritto, infatti, veniva rivelato il nome dell'interessato, l'uomo risultaca comunque identificabile.
"Ai fini dell'individuabilità dell'offeso - si legge nella sentenza depositata oggi - non occorre che l'offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l'offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto numero di persone".
L'articolo, osservano i giudici, "potrebbe aver violato, ad un tempo, la privacy della persona offesa e, attraverso tale violazione, la reputazione della stessa". Adesso il caso torna al giudice del tribunale di Ancona che dovrà riesaminare il caso.
fonte http://www.gay.it/
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giovedì 2 agosto 2012
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