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lunedì 11 luglio 2011
Lgbt, Tribunale Roma: "Riassegnare genere anche senza operazione"
La prima sezione del Tribunale civile di Roma ha stabilito che la legge 164 non ritiene l'intervento chirurgico come determinante per riassegnare il genere: "Il sesso dato complesso, non solo fisico".
La notizia risale allo scorso marzo ma è stata resa nota solo ora dal sito di Equal Jus, l'associazione europea di giuristi che si occupano di diritti delle persone lgbt.
La prima sezione del tribunale civile di Roma, decidendo in merito al caso di una trans MtoF, ha stabilito che non è necessario aspettare che la persona si sottoponga all'intervento per la riassegnazione del genere per cambiare i documenti all'anagrafe e sostituire il genere di nascita con quello scelto.
A quanto si legge nella sentenza, "il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali".
"Pertanto deve ritenersi che nei casi in cui non sussista tale conflittualità non è necessario l’intervento chirurgico per consentire la rettifica dell’atto di nascita" continunano i giudici secondo la cui interpretazione, la legge 164/82, quella che regolamenta la riassegnazione del genere, "non prevede il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali come presupposto indispensabile per la rettifica, ma dispone so1o che tale intervento debba essere autorizzato, quando necessario.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell’ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una 'concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti'".
La trans che aveva presentato ricorso presso il tribunale, si era già sottoposta all'operazione per a ricostruzione del seno e secondo le perizie presentate in tribunale, questo era bastato al raggiungimento di "un livello tale di integrazione dei propri organi genitali con la propria immagine corporea da poter vivere in modo soddisfacente sia a livello personale e sia nelle relazioni con gli altri".
In più, sempre secondo la stessa relazione la persona in questione avrebbe già "raggiunto un soddisfacente equilibrio anche nella vita sessuale tanto che un intervento di RCS risulterebbe inopportuno e rischioso rispetto alla soddisfazione raggiunta nell’area sessuoaffettiva".
Alla luce sia dell'interpretazione della legge che delle relazioni mediche presentante, quindi, i giudici hanno ordinato "senza ulteriormente attendere lo svolgimento dell’autorizzato intervento chirurgico, la richiesta rettifica dell’attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l’assunzione da parte del ricorrente del nome XX" ordinando all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di "sesso maschile" con quella di "sesso femminile" nei documenti riconducili alla trans la cui identità è stata mantenuta privata.
fonte http://www.gay.it
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