mercoledì 9 settembre 2015

Lgbt: Cambiamento anatomico e anagrafico in Italia: ecco come fare

Superati i contrasti sul carattere necessario dell'intervento chirurgico; si semplifica il processo di scelta.
Così come non si sono inasprite le polemiche a seguito del registro unico sulle unioni civili, ricorrono oggi confini incerti in merito al cambiamento anatomico e anagrafico.

Un individuo può modificare il proprio genere anatomico e anagrafico (da maschile a femminile e da femminile a maschile, rispettivamente definiti male to female e female to male), seguendo le incerte disposizioni fissate dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 - norme in materia di rettificazione di attribuzioni di identità, consistenti in passaggi giudiziari volti ad ottenere l'autorizzazione del giudice all'intervento chirurgico quando necessario e nella fase successiva con la finalità di ottenere la modifica anagrafica sui documenti di identità.

Le attuali ambiguità ruotano attorno alla portata del termine necessità (necessità dell'operazione chirurgica). In primis, risiedono dubbi interpretativi su una correlazione tra il termine necessità e il parametro finale oggetto di tutela da parte del nostro ordinamento giuridico. Ci si chiede, se debbano essere presi in considerazione i valori, le aspirazioni, il vissuto o altro della persona richiedente il mutamento anagrafico o i principi dell'ordinamento, quali la certezza dei rapporti giuridici e dei vari status.

Un'altra lacuna riguarda la mancata definizione del trattamento medico-chirurgico necessario e dei caratteri primari. Alla luce di ciò, potrebbe, infatti, considerarsi sufficiente la sola somministrazione di ormoni.

Diatriba tra la chirurgia necessaria e il concetto di centralità della persona
Sul punto della necessità dell'intervento chirurgico, la giurisprudenza si è scissa fra un orientamento maggioritario ed uno minoritario.
Il primo configura l'intervento chirurgico sui caratteri primari unica condizione per il percorso del cambiamento anatomico e anagrafico; il secondo, invece, inquadra il detto intervento nell'ambito operativo del principio di autodeterminazione, spettante unicamente alla persona richiedente.
L'operazione chirurgica è meramente eventuale.
Il minoritario seppur radicale orientamento emerge in particolar modo da due decisioni (Tribunale di Genova, sent. 5 marzo 2015 e Tribunale di Messina, sent. 4 novembre 2014); nella prima, mettendo in atto un interpretazione ermeneutica della legge 164 del 1982, è stata accolta la richiesta di modifica anagrafica da parte di una donna sottoposta alla sola terapia ormonale e operazioni chirurgiche su caratteri secondari, puntando sull'importanza preminente della libertà di scelta e della non coincidenza dell'identità umana con il mero apparato genitale, allargando il campo argomentativo con una violazione dell'art. 32 Cost., nonché del richiamabile principio in virtù del quale nessuno può essere sottoposto ad un qualsivoglia intervento di chirurgia senza la sua volontà.
Ed è proprio quest'ultimo assunto che regna alla base della seconda decisione indicata: è stata accolta la domanda di riassegnazione anagrafica in virtù del solo intervento di carattere ormonale, adducendo alle proprie motivazioni, la reale e non putativa situazione di pericolosità e di nocività che potrebbe verificarsi a carico e ai danni del fondamentale bene costituzionalmente garantito, la salute. Quando entrano in gioco contrapposti bilanciamenti di interessi, è utile fare un raffronto con l'orientamento di altri Paesi, così come è stato per il caso dell'adozione del figlio del partner in una coppia gay.

Recente svolta epocale della Cassazione
La Cassazione ha affermato che grazie all'apporto della psicologia, è dato riscontrare il riconoscimento dei diritti delle persone che scelgono di procedere per il cambiamento anatomico e anagrafico , le quali godono di una non prestabilita scelta del percorso conclusivo del mutamento e che dette caratteristiche inducono a ritenere che il mutamento sia una scelta immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri secondari estetico - somatici ed ormonali.
fonte: Eliana Gaito http://it.blastingnews.com/

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